La ristrutturazione edilizia secondo la legge italiana

Il bonus di ristrutturazione edilizia è disciplinato dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Nel 2012, questo decreto è stato modificato rendendo possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) con un limite di spesa di 96.000 euro.

La detrazione spetta ai proprietari di fabbricati a uso abitativo che decidono di affidare gli interventi di restauro o ristrutturazione a un’impresa edile o a una cooperativa. Essa è stabilita sulla base di un importo forfettario, comprensivo di IVA, pari al 25% del valore dell’abitazione ed è ripartita in 10 rate annuali.

Dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate, né indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, sulla fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. È quindi ora sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

A chi spetta il bonus di ristrutturazione edilizia?

Possono accedere al bonus di ristrutturazione edilizia tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, purché economicamente coinvolti nella gestione dell’immobile. Quindi, possono beneficiare della detrazione sia i proprietari, sia i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture, anche:

  • inquilini e comodatari;
  • familiare convivente del possessore;
  • coniuge e parenti fino al terzo grado;
  • componente dell’unione civile ai sensi della legge 76/2016;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile.

In poche parole, per utilizzare un termine tanto in voga ai tempi del CoronaVirus, possono beneficiare del bonus di ristrutturazione edilizia i congiunti del proprietario coinvolti nella gestione dell’immobile!

Decreto di Rilancio 2020 e bonus di ristrutturazione edilizia

Il nuovo Decreto di Rilancio 2020, finalizzato ad agevolare la ripresa del paese dopo l’emergenza Coronavirus, prevede un rafforzamento delle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia:  le detrazioni fiscali saranno del 110% per chi opera secondo il regime Ecobonus o Sismabonus.

Quali sono gli interventi che hanno diritto a Ecobons e Sismabonus?

Vediamo qualche esempio:

  • Interventi di isolamento termico per un volume maggiore al 25% dell’edificio;
  • Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura d’acqua calda, con efficienza pari alla classe A o in abbinamento ai sistemi fotovoltaici;
  • Adeguamento antisismico, previa sottoscrizione di una polizza contro le calamità naturali;
  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Interventi di altro genere ottengono l’agevolazione solo se abbinati a lavori finalizzati a potenziare l’ecosostenibilità dell’immobile o la sua resistenza antisismica. Per esempio, il bonus sugli infissi sarà erogato al 110% nel caso in cui si sostituisca anche l’intero cappotto termico dell’edificio. Gli interventi devono infatti garantire, oltre al rispetto delle normative attualmente in vigore, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Senza questa condizione, niente bonus.

Come funziona il bonus di ristrutturazione edilizia?

Con l’Ecobonus al 110% il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Quest’ultimo potrà poi recuperarlo come credito d’imposta. In questo modo, sia chi ordina i lavori sia chi li fornisce è tutelato. Il proprietario dell’immobile può infatti ristrutturare praticamente gratis, e l’impresa può ottenere dalla banca un pagamento sicuro, una liquidità del 100%, lasciandole solo un credito del 10%, dilazionato in cinque anni.

Bonus ristrutturazione edilizia: sconto e cessione

L’articolo 21 del decreto prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità di uno sconto sulle spese sostenute tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. In particolare, si potrà disporre di:

  • Sconto in fattura: lo sconto sarà applicato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta;
  • Cessione del credito: ossia la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti (banche o società finanziarie).

Bonus di ristrutturazione edilizia: altre detrazioni

Anche nel caso in cui non si usufruisca dell’Ecobonus o del SismaBonus, è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50%, fino al 31 dicembre 2020, usufruendo dei seguenti bonus.

  • Bonus mobili e bonus elettrodomestici: disponibili dal 1°gennaio 2020 per i lavori di ristrutturazione effettuati nel corso del 2019.
  • Bonus verde: agevolazione che mira alla riqualificazione del verde urbano e prevede una detrazione del 36% per la riqualificazione di giardini, terrazzi e balconi sia privati sia condominiali, per un massimo di spese detraibili di 5000 euro.